Titolarità e gestione farmacie, Tar ribadisce principi di incompatibilità della legge Concorrenza

La sentenza del Tar ribadisce i principi della disciplina delle incompatibilità che riguardano la titolarità della farmacia e i rapporti con altre professioni sanitarie

A seguito dell’espletamento nel 2018 di una procedura di cessione della titolarità di alcune farmacie comunali, i relativi provvedimenti venivano impugnati per ritenuta sostanziale violazione della disciplina sulle incompatibilità contenuta negli artt. 7 e 8 della L. n. 362 del 1991 e art. 102 del R.D. n. 1265 del 1934; ciò in quanto la titolarità e la gestione della struttura erano state trasferite ad una società di capitali (una s.r.l.), avente come socio unico un’altra società di capitali, a sua volta titolare di una clinica nella cui compagine sociale sarebbero figurati due medici iscritti all’Albo, di cui uno è anche componente del consiglio di amministrazione della stessa società.

Garantire al massimo l’autonomia della dispensazione dei farmaci

Il Tar ha accolto i ricorsi motivando innanzitutto sulla ratio della disciplina delle incompatibilità che riguardano la titolarità della farmacia e i rapporti con altre professioni sanitarie. Alla base dell’istituto vi è la necessità di garantire al massimo l’indipendenza e l’autonomia della dispensazione dei medicinali, soprattutto rispetto all’attività di prescrizione, evitando così possibili conflitti di interessi. La giurisprudenza, anche comunitaria, ha chiarito che il servizio farmaceutico è un servizio pubblico che ha come principale scopo quello di garantire ai cittadini un accesso ai farmaci sicuro e di qualità; in tal senso esso rientra nell’obiettivo più generale di tutela della salute pubblica tanto da essere collocato all’interno del Servizio sanitario nazionale. Il legislatore ha provveduto a disciplinare il regime delle incompatibilità della professione di farmacista con altre professioni o arti sanitarie o con la direzione di un’officina (artt. 102 e 144, comma 6, del TULLSS di cui al R.D. n. 1265 del 1934), ovvero con la copertura di posti di ruolo nell’Amministrazione dello Stato (art. 13 della L. n. 475 del 1968). L’incompatibilità della professione medica con la professione di farmacista è posta dall’ordinamento a presidio della libertà nello svolgimento delle rispettive attività di prescrizione del farmaco e di consiglio farmaceutico, in modo da evitare il verificarsi di possibili conflitti di interessi.

Legge concorrenza ha previsto forme di incompatibilità

La novella di cui alla L. n. 124 del 2017, sebbene abbia introdotto la possibilità, per le società di capitali, di essere titolari di farmacia, ha comunque previsto delle forme di incompatibilità alla partecipazione di dette società, sia contemplandone di nuove, sia estendendo a queste ultime quelle già previste per i singoli farmacisti. L’articolo 7, comma 2, secondo periodo, della L. n. 362 del 1991, come novellato dalla L. n. 124 del 2017, stabilisce che “la partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”.
L’articolo 8, comma 1, della medesima legge dispone poi che la partecipazione alle società di farmacia è incompatibile:
a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Al terzo periodo dell’art. 7, comma 2, si precisa, inoltre, che alle medesime società di cui al comma 1 “si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8”. Il tribunale, richiamando anche un parere del Consiglio di Stato del 2018, ha evidenziato che la disciplina sulle incompatibilità delineata dalle relative norme, va interpretata oltre che con riferimento al dato letterale, anche in base ad una collocazione sistematica della stessa rispetto al complesso delle disposizioni vigenti in materia e sempre tenendo come riferimento la ratio ad essa sottesa, che, se da una parte va ravvisata nella volontà del legislatore di dotare le farmacie di una solida base economico-finanziaria, sempre in vista dell’attuazione dell’ottimale assistenza farmaceutica quale attività di servizio pubblico, dall’altra parte è volta ad assicurare l’indipendenza della professione di farmacista rispetto ad altre professioni sanitarie. In riferimento al caso specifico, si è quindi osservato che l’indagine circa il rispetto della disciplina delle incompatibilità e dei divieti in materia di titolarità delle farmacie – pena la sua sostanziale elusione – deve essere condotta non solo con riferimento alla SRL, formale titolare della farmacia, ma necessariamente anche alla Società che di quella società è socio unico.

Fonte: Farmacista33

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