Cessione farmacia e partecipazione concorso, CdS: ‘Divieto 10 anni vale anche per i soci’

Roma, 14 gennaio – La norma che esclude dalla partecipazione ai concorsi i farmacisti che hanno venduto una farmacia da meno di dieci anni non vale solo per i titolari, ma anche per i farmacisti soci di una società titolare di farmacia. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con una sentenza che con ogni probabilità farà molto discutere, la n. 1867/2019 pubblicata lo scorso 10 gennaio. Con il provvedimento, giudici della Terza Sezione di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso di due farmacisti che avevano impugnato la sentenza breve del Tar Veneto. I giudici amministrativi regionali avevano infatti rigettato il loro ricorso contro il provvedimento di decadenza con il quale la Regione Veneto aveva revocato l’assegnazione della sede farmaceutica vinta partecipando in società al concorso straordinario. Una dei due farmacisti, però, socia di una farmacia gestità in società, aveva ceduto le sue quote e partecipato al concorso senza che fossero trascorsi i dieci anni previsti dalle norme. Motivo sufficiente, per la Regione, per pronunciare il provvedimento di decadenza dell’assegnazione, confermato dai giudici del Tar Veneto con l’argomentazione che “nella normativa regolante il riordino del settore farmaceutico non è ravvisabile una discrasia fra la titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma collettiva, la cui direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi” e che la regola generale prevista dall’art. 12, 4° comma della legge 475/68 (la norma che, appunto, sancisce il divieto in capo al farmacista che abbia ceduto la propria farmacia di concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia prima del decorso di dieci anni dall’atto del trasferimento) “è pienamente compatibile (…) e, altresì, rispondente all’obiettivo di contemperare due esigenze apparentemente contrapposte: quella connessa alla “tutela della salute” (che giustifica la regolazione pubblica del settore attraverso l’adozione di atti di programmazione diretti ad assicurare una efficace distribuzione della rete farmaceutica sul territorio e la professionalizzazione della titolarità delle farmacie) e quella di tutela degli interessi economico imprenditoriali di cui sono portatori coloro che gestiscono la farmacia (che spiega la progressiva applicazione a tale servizio di interesse economico generale dei principi di concorrenza e massima apertura del mercato, anche di derivazione europea: principi da ultimo confluiti nella citata, recente legge n. 124/2017 che ha aperto la gestione delle farmacie alle società di capitali) – con la disciplina inerente all’accesso al concorso stabilità dall’art. 11, 4° comma del Dl n. 1/2012”.

Per i giudici del Tar Veneto, insomma, “sussistono valide ragioni per discriminare la titolarità di una farmacia operante quale impresa individuale e quella di una farmacia organizzata in impresa collettiva, esercitata nelle forme di società di persone e in particolare nelle forme di società in nome collettivo, al cui interno deve ritenersi che ciascun socio sia compartecipe alla titolarità dell’esercizio farmaceutico”.

Un’impostazione confermata nella sostanza dalla sentenza del Consiglio di Stato, secondo il quale “sia argomenti attinenti alla disciplina civilistica delle società di persone, sia considerazioni più strettamente inerenti alla disciplina pubblicistica dell’attività farmaceutica, inducono a ritenere che la formula preclusiva, incentrata sulla figura del farmacista che abbia ceduto la propria farmacia” e si attaglino al caso considerato.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, la condizione preclusiva dei dieci anni dalla vendita posta dalla 475/68 concorre a “contemperare due esigenze, non sempre convergenti: quella alla organizzazione e funzionamento del servizio farmaceutico secondo modalità tali da garantire la sua conformazione a standards qualitativi adeguati, tenuto conto delle implicazioni che esso presenta rispetto alla tutela della salute degli utenti, da un lato, e quella dei titolari degli esercizi farmaceutici a perseguire idonei livelli di redditività nell’attività farmaceutica, nell’esercizio del diritto di iniziativa economica di cui essa costituisce espressione, dall’altro”.

Il legislatore, argomentano i giudici del Consiglio di Stato, ha inteso comporre “attraverso la soluzione ‘compromissoria’ del decennio di sterilizzazione delle aspirazioni concorsuali del farmacista cedente – tra l’interesse del titolare dell’esercizio farmaceutico a “monetizzare” la posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, e quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, depurandolo da (o, comunque, conferendo rilievo secondario) a profili di carattere meramente speculativo e commerciale”.

L’obiettivo, in buona sostanza, è quello di “evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile”. Una ratio che ricorre “anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone, anche in quel caso dovendo ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi”.

Nelle loro argomentazioni, i giudici di Palazzo Spada richiamano anche il disposto dell’art. 7, comma 2, della legge 362/1991 (prima che intervenisse il decreto Bersani del 2006 a modificarle), ai sensi del quale “sono soci della società farmacisti iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni”.

Premesso che l’atto di cessione della farmacia in cui una della ricorrenti era socia, risalente al novembre 2003 e poi causa di preclusione nel percorso concorsuale, i giudici del supremo consesso amministrativo, con la dovuta considerazione “riguardo all’epoca in cui la suddetta cessione si è perfezionata”, affermano che si deve osservare “che la norma citata concorreva a costituire un legame strettissimo tra farmacia gestita dalla società e soci (necessariamente) farmacisti, a garanzia della corretta gestione del servizio farmaceutico: mentre, quindi, dal punto di vista dell’interesse (pubblico) all’esercizio dell’attività farmaceutica conformemente ai requisiti di sicurezza e qualità che devono caratterizzarla, la partecipazione dei soli farmacisti costituiva lo strumento privilegiato dal legislatore, l’esercizio dell’attività farmaceutica in forma societaria costituiva essenzialmente uno schema di tipo organizzativo, rilevante nei rapporti interni (alla società) ed in quelli con i terzi”.

In altre parole, concludono i giudici, l’attività di distribuzione farmaceutica, pur quando fosse organizzata in forma societaria “continuava a conservare una forte impronta ‘personalistica’ riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinveniva nelle qualità e nei titoli professionali dei soci-farmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento”.

Ricorso respinto, dunque, e per i ricorrenti la magrissima consolazione della decisione di compensare le spese del giudizio di appello, giustificata dall’originalità dell’oggetto della controversia.

Fonte:RIFday

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