L’indirizzo legislativo che deriva dall’approvazione della Legge sulla concorrenza «consente (e probabilmente favorisce) l’ingresso nel settore di capitalisti ma anche di imprenditori, come del resto è da tempo accaduto in ambito medico, lasciando ai professionisti della sanità spazi sempre più ristretti». Ma la domanda su chi possa divenire titolare di farmacia è, sotto alcuni aspetti, di non facile interpretazione, in particolare per quanto riguarda la persona fisica. A lanciare il tema l’Osservatorio Iusfarma in un’analisi di Francesco Cavallaro, avvocato dello studio di Milano Cavallaro, Duchi, Lombardo e associati.
«La norma del 1991» che prevedeva che “la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata”, «era integrata dalla successiva precisazione che soci della società di persone potevano essere solo farmacisti idonei, e perciò era coerente con il principio che titolari di farmacia potessero essere solo farmacisti, singoli o in società tra di loro. La legge sulla Concorrenza del 2017», che introduce il principio per cui “sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle norme vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”, «ha invece soppresso tale precisazione, limitandosi a introdurre norme sulle incompatibilità che possono riguardare tanto i farmacisti quanto altri soggetti». Ma tali incompatibilità «non contribuiscono a chiarire se i soci delle società di persone – cioè in nome collettivo o in accomandita – debbano essere necessariamente farmacisti». Ora, «nulla è cambiato» sottolinea l’articolo, «per quanto concerne i titolari persone fisiche, che debbono essere farmacisti poiché ciò era ed è ancora conforme alle norme vigenti». Mentre per quanto riguarda le società di persone «appare ragionevole la tesi che soci delle società di persone possano essere anche non farmacisti, tanto più che in base alla legge del 2017 “la direzione della farmacia gestita dalla società (si noti: qualsiasi società, di persone o di capitali) è affidata (anziché ad uno dei soci) ad un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità. Tale opinione è del resto coerente con l’attuale indirizzo legislativo che consente (e probabilmente favorisce) l’ingresso di imprenditori e capitalisti nel settore, come del resto è da tempo accaduto in ambito medico, lasciando ai professionisti della sanità spazi sempre più ristretti». Ma da qui nasce il dubbio: «Resta da chiedersi», continua l’avvocato, «come mai titolare di farmacia non possa essere una singola persona fisica non farmacista, dato che volendo tale persona può costituire una società, magari a socio unico, aggirando l’ostacolo. Si tratta, probabilmente, di una incrostazione legislativa, cioè di una norma preesistente che solo per caso non è stata travolta da una successiva riforma; se prima o poi le disposizioni in materia verranno riordinate e coordinate in un piccolo codice è ragionevole pensare che essa verrà cassata, ma non pare che per il momento una iniziativa del genere costituisca una priorità».
Fonte: Farmacista33