Dovranno assumersi il rischio, quei vincitori del concorso che hanno dato preferenza a una sede sub iudice, di vedersela annullata da un giudizio negativo di un tribunale amministrativo. Non è certo più coerente con il criterio del merito del concorso escluderle dalla lista. La terza via, non avviare l’interpello ma attendere il giudizio, non è percorribile considerando l’ulteriore allungamento dei tempi che comporterebbe. È questo il quadro tracciato da Attilio Mediatore di FarmaFor esperto in concorsi, e, con riferimento alla Determinazione pubblicata dalla Regione Lazio precisa: «In questo caso, la Regione ha messo i vincitori in condizioni di conoscere lo stato della sede dando i riferimenti alle pendenze giuridiche per eventualmente valutare una previsione sul giudizio, cosa abbastanza difficile da fare. Ma di fatto sta dicendo ai vincitori che la loro scelta è consapevole e che i rischi sono a carico loro».
Nella determina, la Regione specifica, infatti, “di rendere noti a tutti gli interessati i giudizi che risultano pendenti in relazione alle sedi farmaceutiche ivi contemplate” e che la sede sub iudice sarà assegnata al candidato che “dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all’esito del giudizio pendente”, una sorta di liberatoria in cui si accettano le condizioni poste. Le Regione chiarisce anche che «l’assegnazione diventerà definitiva nei confronti del vincitore in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza» sempre che il giudizio sia favorevole e non di accettazione del ricorso. «Si tratta di fatto di un’assegnazione provvisoria della sede» chiarisce l’esperto «ma nel momento in cui viene comunicata scattano i 6 mesi di tempo per aprirla, pena l’annullamento. Questo significa avviare un contratto di affitto, l’allestimento degli interni ed eventuali ristrutturazioni. Se poi il Tar annulla quella sede, l’assegnazione decadrà e il vincitore oltre a perderla non viene riammesso in graduatoria. Di fatto perde tutto». Difficile dire se la scelta fatta per esempio dalla Toscana, che ha escluso dal concorso le sedi con pendenze giuridiche, «si possa ritenere coerente con i criteri di merito del concorso straordinario». In quel caso, prosegue Mediatore, «i vincitori in una posizione alta della classifica si vedono negata la possibilità di scegliere sedi, eventualmente appetibili, perché qualche collega ha fatto ricorso bloccandole fino al giudizio, dopo il quale potranno ritornare in gioco ed essere scelte da vincitori posizionati peggio». La terza via, ipotizza l’esperto «sarebbe quella di non avviare l’interpello fino al giudizio, ma l’attesa sarebbe lunghissima e incompatibile con le esigenze dei vincitori».
Fonte: Farmacista33