2 agosto 2017. La data è da segnare perché dopo due anni e un iter a dir poco travagliato, la legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata approvata in Senato con 146 sì e 113 no. Vale la pena ricapitolare le principali disposizioni di interesse per le farmacie che non sono state toccate nell’ultimo passaggio parlamentare. Come si sa il Ddl apre la titolarità dell’esercizio della farmacia privata anche alle società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, anche se la partecipazione « incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica», mentre risulta soppresso il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, che sembrerebbero diventare compatibili. I soggetti che possono diventare titolari dell’esercizio della farmacia comunque «possono controllare direttamente o indirettamente» « a non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma». Si tratta cioè di un tetto massimo che viene applicato non alla partecipazione del capitale, in termini generali, nelle farmacie, ma rispetto alla quota che la singola società di capitali può acquisire in una determinata regione. Chi dovrà vigilare sul divieto sarà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, «attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida». Si prevede poi che «lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale e , sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio» dalla sua adozione.
Inoltre, fatta salva la procedura del concorso straordinario, «nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale». Il tutto avviene «sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni» prima «dell’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche». «Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».
Infine, «gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E’ facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio».
Fonte: Farmacista33