C’è attesa sull’esito della seduta delle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato sul Ddl 989 di conversione del Decreto semplificazioni, che domani dovrebbe passare all’Aula. Diversi sono gli emendamenti presentati in questi giorni di interesse per le farmacie (dal 9.0.11 al 9.0.21), alcuni dei quali di espressione della maggioranza di Governo. Le tematiche sono di fatto quelle anticipate sui paletti al capitale e liberalizzazione della fascia C, ma, dai documenti al momento disponibili, alcuni emendamenti sono stati ritirati, tra cui quello relativo agli orari (9.0.20, prima firma Sileri, M5S), che mirava a riscrivere la modifica che era stata introdotta con la legge Concorrenza (comma 165, articolo 1, legge 124/2017). Secondo l’emendamento, è «facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, dandone preventiva comunicazione all’autorità sanitaria locale che, sentito l’ordine dei farmacisti competente per territorio, delibera nel merito. La clientela deve essere informata mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio».
Ritirato anche l’emendamento 9.0.16 (a prima firma Di Piazza, M5S) su “titolarità e gestione della farmacia”: si tratta di una delle varie proposte per riservare ai farmacisti la maggioranza (51%) di quote e diritti di voto nelle società che detengono farmacie. A ogni modo, sul tema, sono, per ora, in tutto quattro emendamenti: 9.0.11 (prima firma Errani, Leu), 9.0.12 (De Bonis, Misto), 9.0.17 (prima firma Fregolent, Lega), 9.0.18 (Errani). Vale la pena soffermarsi su quello a prima firma Fregolent, di espressione della maggioranza, ma indicativamente i contenuti relativi a questo punto non si discostano gran che: Per le società titolari di farmacia «i soci, rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all’albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all’albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d’intervenuto scioglimento della società, l’autorità competente revoca l’autorizzazione all’esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare». Per le società «già costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi alle norme entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo».
Sempre in odore di maggioranza c’è l’emendamento 9.0.19, (prima firma Patuanelli, M5S), che prevede il vincolo di «non più del 10% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» anche per le «società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento», con l’obbligo di adeguarsi entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della norma. Tra le proposte, come già avevamo anticipato, ci sono poi anche quelli pro liberalizzazione dei farmaci – i già citati 9.0.11 e De Bonis 9.0.12, 9.0.13 (Errani), 9.0.14 (Fazzone, Fi) e 9.0.15 (Balboni, FdI) -, ma non si rilevano al momento analoghe proposte da parte di M5s e Lega.
Fonte: Farmacista33