Farmacie, società di capitali e parafarmacie negli emendamenti al Dl Semplificazioni

Sostenuti da un fronte trasversale e dalla maggioranza, rientrano nel Decreto Semplificazioni in discussione al Senato alcuni emendamenti accantonati nella Manovra -ma non solo quelli- relativi a proprietà di farmacie e società di capitali, parafarmacie e farmacisti. Una proposta del Movimento 5 stelle a prima firma Stanislao Di Piazza, una della Lega Nord a prima firma Sonia Fregolent e due di Liberi e Uguali a prima firma Vasco Errani impongono alle società che gestiscano farmacie di essere rappresentate da farmacisti iscritti all’albo per almeno il 51% sia del capitale sociale sia dei diritti al voto altrimenti la società si scioglie e perde l’autorizzazione all’esercizio, salvo che non ristabilisca entro 6 mesi, termine perentorio, la prevalenza dei soci farmacisti professionisti. Le società già costituite devono adeguarsi entro 36 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Ma non è tutto: un emendamento allo stesso dl presentato dal M5S a prima firma di Stefano Patuanelli modifica la legge sulla concorrenza 124/2017 e prevede che le società di capitali possano controllare non più il 20 ma solo fino al 10% delle farmacie esistenti in una medesima regione o provincia autonoma. “Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e cooperative a responsabilità limitata costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tenute ad adeguarsi entro 36 mesi”. Se le nuove società non si adeguano l’Antitrust adotta le sanzioni della legge 287/90 (contro abuso di posizione dominante) la cui entità prende a riferimento il 10% del fatturato; se a non adeguarsi sono le “vecchie”, c’è una sanzione di 100 mila euro per ogni esercizio di farmacia di cui la società eccedente rispetto al limite sia titolare. Si tratta di proposte al vaglio delle commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Lavori pubblici (VIII) e non è detto siano approvate. Però il Ministro della Salute Giulia Grillo a dicembre si era espressa a favore di un controllo delle farmacie da parte di una maggioranza di farmacisti evocando come le grandi catene estere pagano le tasse nei paesi dove hanno sede; e anche Federfarma aveva preso posizione a favore, pur sottolineando la positività di un apporto di capitali da parte di investitori strutturati nell’ambito del restante 49% della proprietà. Per contro, le catene di farmacie evocano rischi per un settore che dà lavoro a 1500 operatori e lo stop al decollo dei servizi in farmacia.

Ci sono poi importanti aperture alle parafarmacie. Tre proposte, una di Liberi e uguali a prima firma Vasco Errani, una di Alberto Balboni-FdI e una di Claudio Fazzone-Forza Italia dispongono che gli esercizi di vicinato (punti d e f del dlgs 114/98 articolo 5 comma 1) possano vendere medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, letterea)ec), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nonché tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale. Alla lettera, significherebbe consentire la vendita in questi esercizi, accanto ai farmaci Otc e non soggetti a ricetta, di tutte le specialità medicinali (e preparati galenici) purché non rientranti nella ricetta”rossa”del servizio sanitario: nello specifico, farmaci essenziali e per i malati cronici, specialità “diverse ma di rilevante interesse terapeutico”, e altre prive delle caratteristiche delle prime due categorie. La dispensazione viene comunque affidata in via esclusiva a un farmacista. La proposta Leu si limita a rendere vendibili i farmaci “essenziali” e gli “altri”, mentre le proposte Balboni e Fazzone aprono a tutte e tre le tipologie.
I lavori congiunti delle commissioni sul testo proseguono in questi giorni e il risultato approderà in senato martedì della prossima settimana. Tra le altre proposte, una del M5S a prima firma del presidente commissione sanità senato Pierpaolo Sileri dà facoltà a titolare o gestore di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, previa comunicazione all’autorità sanitaria locale che, sentito l’ordine dei farmacisti competente per territorio, delibera nel merito. “La clientela deve essere informata mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio”. Lui propone infine che in tutte le strutture sanitarie private ove sono utilizzati farmaci l’approvvigionamento, la conservazione, l’allestimento e la distribuzione avvenga sotto la responsabilità di personale farmacista inquadrato.

Fonte: Farmacista33

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