Agevolazioni per le piccole farmacie ma niente “antidoti” contro i “grandi capitali”: sono i due temi portanti delle misure della legge di Bilancio che interessano le farmacie. Sulla manovra era attesa la fiducia in Senato già ieri sera. Nel pomeriggio era stato presentato il maxiemendamento fatto sulla base delle linee guida concordate con l’Unione Europea. Dopo il passaggio in aula il testo va alla Camera, prima in commissione Bilancio, e quindi in plenaria, con approvazione definitiva prevista il 28 dicembre. Ecco i provvedimenti che impattano sulla sanità, lato farmaco.
Piccole farmacie e pubblicità sanitaria
Le farmacie a basso fatturato Ssn sotto i 150.000euro non dovranno più praticare gli sconti proporzionali al prezzo del farmaco al Servizio sanitario nazionale acquirente dei beni (L. 662/96) e l’ulteriore sconto del 2,25% (art. 15, c 2, Dl 95/2012). Le farmacie con fatturato tra 150 e 300.000 euro continueranno a beneficiare della riduzione del 60% vigente. Per calcolare il fatturato si sommano, a partire dal 2019: i ricavi per i farmaci ceduti in regime di Ssn; la remunerazione della Dpc; il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica in regime di Ssn e regionale; i ticket a carico dell’assistito. Sono escluse dal calcolo le percentuali Iva, le trattenute convenzionali e di legge, altri sconti, le quote che a carico dei cittadini e la remunerazione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate. L’operazione costa al Ssn4 milioni, che si stornano dal finanziamento delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi nei progetti delle Regioni.
Sembra invece impossibile che arrivino le normative caldeggiate dal ministro della Salute Giulia Grillo per contenere l’espansione delle società di capitali. Nei giorni scorsi, infatti, è stato riproposto dal presidente della commissione Igiene e sanità del Senato Pierpaolo Sileri (M5S) e da Massimiliano Romeo (Lega), e bocciato di nuovo, il contenuto dell’emendamento presentato alla Camera dal deputato Giorgio Trizzino per cui la proprietà di capitali nelle farmacie si affidava per una quota non inferiore al 51% a iscritti all’albo, pena lo scioglimento della società. Sui dentisti, ugualmente irreperibile l’emendamento Endrizzi (M5S), secondo cui l’esercizio dell’attività in forma societaria era consentito solo alle società tra professionisti iscritte all’albo.
In tema di pubblicità sanitaria, spicca la norma calibrata in primis sugli odontoiatri dall’onorevole Rossana Boldi (Lega), secondo cui le comunicazioni informative di strutture sanitarie private di cura e iscritti agli albi delle professioni sanitarie, in qualsiasi forma giuridica svolgano l’attività, possono contenere solo informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, mai elementi promozionali o suggestionali, pena procedura disciplinare da parte degli ordini territoriali e segnalazione all’Agenzia delle comunicazioni della violazione.
Aifa e professioni sanitarie
In materia di prezzo dei medicinali, entro il 15 marzo 2019 l’Agenzia del Farmaco potrà rinegoziare i contratti, se prevede di acquistare volumi molto più alti di un medicinale o ravvisa un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative in prontuario. Dal 2019, dal tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera, pari al 6,89%, della spesa sanitaria si ritaglia un tetto pari allo 0,20%per acquisti diretti di gas medicinali. È previsto il superamento del meccanismo di determinazione del pay-back in caso di sforamenti dei tetti di spesa per farmaci nelle singole Regioni. L’Agenzia del farmaco è chiamata a rilevare il fatturato di ciascun produttore per medicinale al lordo Iva in base alle fatture elettroniche: per il 2019 entro il 31 luglio 2020;per gli anni successivi entro il 30 aprile. Sono esclusi i vaccini. Per le forniture di gas medicinali, nella fattura si separano costo del medicinale e del servizio. Oltre a valutare i dati delle fatture elettroniche emesse nel Sistema di interscambio (decreto del Mef 7 marzo 2008) l’Aifa consulterà fino al 31 dicembre 2021 i dati Nsis per rilevare ogni mese il fatturato delle aziende, le quali saranno poi tenute a validarlo telematicamente.
Sulle professioni sanitarie, si stabilisce che chi ha svolto professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione senza un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo professionale, per un minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, può continuare a svolgere le attività del profilo di riferimento, purché si iscriva entro il 2019 in elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari.
Fonte: Farmacista33