Garantire la presenza di un farmacista nelle case di cura, nei penitenziari, nelle navi da crociera, istituzionalizzare e retribuire i servizi cognitivi nelle farmacie, istituire e valorizzare in ambito clinico il farmacista di dipartimento, anche con l’istituzione di una unità di farmacia in ogni struttura ospedaliera. Sono queste alcune delle previsioni del disegno di legge “Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista” che è stato depositato al Senato da Andrea Mandelli e Luigi D’Ambrosio Lettieri, rispettivamente presidente e vicepresidente Fofi. Obiettivo, come si legge nel testo, «riconoscere nuove opportunità anche occupazionali, per i farmacisti, in ragione dell’esistenza di luoghi e situazioni ove eÌ imprescindibile una professionalità che abbia specifiche competenze chimiche, biologiche e farmacologiche». La premessa è che «il fabbisogno di farmacisti per l’anno accademico 2016/2017 è fissato in 1.279 unità.
A fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia dei quali circa 4.000, ogni anno, si iscrivono agli ordini». Ecco allora nuovi orizzonti occupazionali: «I farmacisti possono effettuare analisi chimiche, chimico-cliniche e bromatologiche, provvedendo alla redazione e alla sottoscrizione dei relativi referti», «possono elaborare diete qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l’attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche». Inoltre «è assicurata la presenza di un farmacista, al quale è affidato il compito di curare l’assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti», presso «le case di cura private e le residenze socio-sanitarie e assistenziali, dotate di almeno di cinquanta posti letto», che «hanno l’obbligo di istituire il servizio di farmacia», «presso i servizi per le tossicodipendenze (Sert)», «all’interno di ogni istituto penitenziario con una popolazione effettiva non inferiore a duecento individui», nelle «navi che svolgono servizio di crociera e per i treni a lunga percorrenza», anche assicurando «la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati», nell’ambito di attività della «rete nazionale di gestione del rischio clinico». In questo senso, ogni struttura pubblica o privata deve predisporre «un ufficio di monitoraggio del rischio clinico, composto da personale medico e farmacista».
Proposto infine anche un ampliamento delle classi di insegnamento. Un altro punto importante è l’istituzionalizzazione dei servizi cognitivi nelle farmacie: «Il Ministero della salute promuove l’aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l’aderenza alla terapia farmacologica» da utilizzarsi «in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista». Una disposizione poi demanda a un decreto la modifica del disciplinare tecnico (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 2015) sul dossier farmaceutico per la ridefinizione del ruolo e delle operazioni di accesso del farmacista in modo da rimuoverne gli attuali limiti e «garantire la concreta operatività del dossier farmaceutico» e un’altra interviene per ridimensionare il divieto di cumulo delle professioni soggettivo e oggettivo salvo che si tratti di attività di prescrizione. Per quanto riguarda i farmacisti ospedalieri, si richiede il riconoscimento anche per gli specializzandi farmacisti del diritto alla corresponsione del trattamento economico, così come per i medici. Prevista poi l’istituzione «presso ogni ospedale, casa di cura e centro di degenza, pubblico, privato e convenzionato dell’Unità di farmacia» e «presso ogni dipartimento dell’Unità operativa di farmacia»: a queste «deve essere assegnato personale farmacista esclusivamente in possesso della relativa specializzazione in farmacia ospedaliera». Un altro articolo disciplina il ruolo del farmacista nei processi di «ricognizione» e «riconciliazione farmacologica» al fine di garantire l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti. Ma tra gli articoli ci sono interventi per sistemare in generale la materia del servizio farmaceutico. Per esempio i concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche: «il requisito dell’iscrizione all’albo professionale deve essere posseduto al momento dell’accettazione della sede».
«La nostra è una professione antica che molto ha dato alla tutela della salute in Italia, ma che per continuare a dare un contributo all’altezza dei tempi richiede un’azione di svecchiamento e chiarimento degli ambiti e delle modalità di intervento del farmacista, anche come risposta alle evidenti difficoltà sul piano occupazionale» dice Andrea Mandelli presidente Fofi.
«Finalmente una buona notizia per i giovani farmacisti» commenta Pia Policicchio presidente di Fenagifar «a oggi lo sbocco principale per chiunque fosse arrivato al termine degli studi universitari era la professione in farmacia e, negli ultimi tempi, anche in parafarmacia. Sappiamo però ormai benissimo che il fabbisogno di farmacisti in Italia non copre che una minima parte dei laureati che ogni anno escono dalle Facoltà di Farmacia in Italia. Finalmente col Ddl D’Ambrosio Lettieri-Mandelli si dà riconoscimento e concretezza alla questione, dando un più ampio respiro alla professione e creando anche occasioni che possano adattarsi alle diverse esigenze ed aspettative di molti giovani. La direzione è quella giusta».
Fonte: Farmacista33