Con 284 voti favorevoli e 162 contrari la Camera ha approvato il decreto legge fiscale 148. Il Governo lo aveva blindato chiedendo la fiducia alla Camera, una richiesta carica di significato dopo che l’Antitrust ha criticato l’emendamento sull’equo compenso dei professionisti su cui peraltro concordano tutte le forze mediche e odontoiatriche.Ora il provvedimento è legge.
Temi trattati – Il decreto legge anticipa alcune misure della manovra: rottamazione delle cartelle relative ai carichi tributari e contributivi 2016 e 2017, estensione dello split payment (l’Iva la paga direttamente il committente per il fornitore) a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione o da partecipate, fine del monopolio della SIAE sui diritti d’autore, risanamento Alitalia, potere del governo di usare la Golden Power per “blindare”una società qualora sia in pericolo l’interesse nazionale. L’articolo sull’equo compenso è in due commi, uno riservato agli avvocati che rende nulle le clausole poste da banche assicurazioni e grandi imprese se vessatorie, un secondo equipara gli altri professionisti agli avvocati nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
Equo compenso – Il compenso è equo se proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Sono nulle le clausole con cui un cliente si riserva di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, le omissioni di elementi essenziali, la pretesa di prestazioni gratuite aggiuntive, la richiesta all’avvocato di anticipare le spese o di rinunciare al rimborso spese o di accettare pagamenti oltre i 60 giorni, la previsione di attribuire solo il minore importo previsto in caso di incasso delle spese di lite. Sono nulle pure le clausole che estendano retroattivamente previsioni sostitutive peggiori per il professionista, o vincolino alla firma del “contratto-capestro” il compenso per il lavoro fatto. L’avvocato ha 24 mesi per far valere l’azione di nullità. Per i professionisti-iscritti a Ordini e non -i parametri sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi della legge 27/12. L’Antitrust ritiene tali norme in contrasto con la legge sulla concorrenza perché riaprono ai tariffari minimi abrogati nel 2006. L’Authority in una lettera della componente Gabriella Muscolo ricorda al governo che lo statuto delle partite Iva già vieta alle Pa di accettare prestazioni con compensi inferiori a quelli fissati nei decreti ministeriali e considera inefficaci clausole e condotte abusive verso contraenti deboli. Inutile dunque inserire un’ulteriore disciplina: «Possibili squilibri contrattuali possono essere affrontati istituendo studi professionali in forma di società di capitali o studi multidisciplinari, attraverso cui raggiungere elevate economie di scala, senza pregiudicare la qualità della prestazione».
Per le farmacie – La norma contiene infine misure di sanità: alza i tetti (da 387.343 a 450 mila euro) entro cui le farmacie rurali sussidiate han diritto a vedersi ridurre lo sconto del prezzo del medicinale al Ssn. E alza da 258.228 a 300 mila euro i tetti entro cui le farmacie a basso fatturato urbane non sussidiate possono fruire di uno sconto pari a meno di metà di quello praticato dalle altre. Diventano detraibili gli alimenti a fini medici specialiinseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti e di quelli senza glutine per celiaci. Per combattere i mercati illegali e consentire più controlli sanitari, le sigarette elettroniche non potranno più essere vendute online. Infine, stanzia allo stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze 1,6 milioni per produrre cannabis e preparati a base di questa sostanza da distribuire alle farmacie e 0,7 milioni per importare i quantitativi mancanti.
Fonte: Farmacista33