In caso di acquisto di farmacia, quali sono gli obblighi di assunzione verso il personale presente? Le società tra i vincitori del concorso straordinario in forma associata possono usufruire delle possibilità previste dalla legge sulla Concorrenza? Con quali vincoli? Quali possibilità si aprono oggi per un erede non farmacista?
Sono questi alcuni dei dubbi interpretativi che stanno iniziando a sorgere dalla applicazione della legge sulla Concorrenza, in vigore da poco più di quattro mesi, e a cui la Fofi ha cercato di dare una prima risposta in una circolare, di oggi, a seguito di quesiti posti da vari Ordini provinciali.
Tante le questioni su cui la Federazione ha portato chiarezza, ma – viene ricordato – su alcuni punti, in particolare quelli riguardanti le incompatibilità, restano «numerose criticità interpretative». Per questo, «sono stati chiesti chiarimenti al Ministero» che, almeno stando ad alcune dichiarazioni, sembra intenzionato a darli anche per armonizzare la Legge con le norme esistenti. Tra le questioni sollevate, una riguarda le società di persone già costituite prima della legge sulla concorrenza: poiché nel loro Statuto è stata prevista, necessariamente, la qualifica di socio farmacista, «si ritiene che tali società debbano modificare lo statuto stesso, al fine di acquisire un socio non farmacista». Inoltre, parallelamente, il farmacista socio «potrà richiedere la cancellazione dall’Albo, pur continuando a mantenere la propria quota societaria». Ma tale atto «preclude l’esercizio della professione» e comunque «la direzione della farmacia gestita dalla società (anche di persone) deve essere affidata ad un farmacista, anche non socio, ma in possesso del requisito dell’idoneità». In ogni caso, va detto che, «sotto il profilo previdenziale, i soggetti che apportano lavoro nella società sono sottoposti alla contribuzione Inps». Per quanto riguarda poi le «società tra i vincitori del concorso straordinario in forma associata», il Cresci Italia aveva previsto che i vincitori in forma associata dovessero mantenere la gestione associata per tre anni, su base paritaria. Ora, «qualora gli stessi intendessero costituire una società di capitali o trasformare in tale forma societaria quella già costituita devono in ogni caso garantire il rispetto dei suddetti vincoli». In tema di gestione provvisoria, la circolare chiarisce che «anche nel caso di gestione ereditaria (come nel caso di società titolare di farmacia), la direzione della farmacia dovrà essere affidata a un farmacista idoneo. L’erede, anche qualora non sia farmacista e purché non versi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità, potrà costituire una società ai sensi dell’art. 7 della L. 362/1991, nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione». Tra le casistiche è prevista anche quella della farmacia in vendita, per la quale valgono le norme sul trasferimento di azienda (art. 2112 del codice civile): «il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L’acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente».
Fonte: Farmacista33