Farmacie e ambulatori annessi, Ministero: locazione gratuita non è vietata. Ordini vigilano su deontologia

Farmacie e ambulatori medici annessi a uso gratuito, le norme vigenti e i codici deontologici disciplinano e vigilano su eventuali accordi illeciti tra professionisti puniti penalmente
Non ci sono norme che, per prevenire eventuali accordi illeciti tra medici e farmacisti, vietino espressamente di affittare in uso gratuito i locali, annessi alla farmacia, per l’attività ambulatoriale di medici, al di fuori di quanto prevede il regio decreto del 1938 che dispone che l’ingresso dell’ambulatorio sia sempre diverso da quello della farmacia adiacente e senza nessuna comunicazione interna. Inoltre, ci sono i codici deontologici delle due professioni disciplinano comportamenti scorretti e conflitto di interessi e la legge che punisce penalmente il reato di comparaggio.
Così il sottosegretario per Salute Sandra Zampa ha risposto in Aula alla Camera, all’interpellanza della deputata Silvana Nappi (M5S) che ha portato all’attenzione del ministero il tema affermando, come si legge dal resoconto stenografico, che «oggi si sta espandendo esponenzialmente il fenomeno di farmacisti che affittano a studi medici, a canone e spese di gestione “zero”, locali nei pressi o adiacenti alla propria farmacia, collocandovi medici di base, specialisti e centri di analisi cliniche». In tale situazione, ha aggiunto Nappi, «lo scambio con il farmacista avviene con l’automatica spedizione della ricetta o della prescrizione da parte degli assistiti, che si recano direttamente presso la farmacia adiacente». E cita le indagini dei Nas in cui, afferma, «è stato riscontrato un incremento del volume d’affari a seguito del trasferimento di studi medici all’interno di locali adiacenti alle farmacie».

Le normative vigenti
La sottosegretario Zampa, ha ricordato le leggi in vigore in materia. Il regio decreto, il decreto n. 1706 del 1938, che concerne l’approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico, e che dispone che gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie debbano avere sempre l’ingresso diverso da quello delle farmacie alle quali sono annessi e non debbono avere comunicazione interna con la stessa farmacia. E gli articoli 170, 171 e 172 del regio decreto n. 1265 del 1934, e gli articoli 123 e 147, comma 5, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che concerne l’attuazione della direttiva n. 83 del 2001 della Commissione Europea, e successive direttive di modifica, che puniscono il comparaggio, accordi tra medici, farmacisti, operatori del settore che accettano denaro, premi, benefici o vantaggi in cambio della prescrizione di determinati farmaci, sono sanzionati penalmente. «Pertanto, ad oggi – ha sottolineato Zampa – è prevista la possibilità di adire le autorità giurisdizionali competenti per sanzionare tali pratiche penalmente rilevanti». Ferma restando «la competenza degli ordini professionali in merito all’obbligo di sanzionare i professionisti che pongano in essere comportamenti deontologicamente scorretti». Nello specifico, il codice deontologico dei farmacisti aggiornato al 2018 che «sanziona ogni condotta volta a incentivare con qualsiasi modalità le prescrizioni mediche, a prescindere dal ricorrere o meno dei presupposti del reato di comparaggio, proprio con l’obiettivo di tutelare, nel modo più ampio possibile, la salute dei pazienti, nonché la leale e corretta concorrenza tra i professionisti sanitari». In particolare, gli articoli 17 e 18 «disciplinano come comportamenti deontologicamente scorretti proprio il comparaggio e altri accordi illeciti, disponendo il divieto di accaparramento di ricette». E ha ricordato che «anche gli articoli 30 e 31 del vigente codice di deontologia medica disciplinano, rispettivamente, il conflitto di interessi e il divieto di accordi illeciti nella prescrizione».
E ha precisato, che «attualmente non sono in vigore norme specifiche che disciplinino espressamente il divieto invece di concedere in affitto locali in uso gratuito, allo scopo di prevenire eventuali accordi illeciti tra professionisti sanitari».
Rispondendo infine sulle iniziative di competenza, ha affermato: «Il Ministero della Salute, nell’ambito del proprio ruolo di vigilanza sugli ordini professionali, assicura che gli stessi si attivino sempre tempestivamente nei confronti dei sanitari che contravvengano alle disposizioni in vigore, irrogando severe sanzioni».

“Abbastanza soddisfatta” della risposta ricevuta, la deputata pentastellata ha ribadito che il fenomeno ha «dimensioni vastissime e richiede un’attenzione obbligatoria» e di chiedere un’attenzione maggiore da parte ad Asl, Regioni e Nas.

Fonte: Farmacista33

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