Nella Legge Concorrenza anche il tema dell’incompatibilità. Le novità e i nodi da sciogliere per soci dipendenti e medici
Tra i vari aspetti che sono stati toccati dalla Legge Concorrenza c’è anche quello delle incompatibilità, su cui tanto si è dibattuto in questi anni. E, in particolare, tra i nodi che a tutt’oggi sono rimasti aperti, c’è quello relativo alla possibilità per un medico, attraverso strumenti all’uopo costituiti, di acquisire quote di società proprietarie di farmacie, ma anche la questione relativa all’incompatibilità del socio apportatore di capitale titolare di un rapporto di lavoro.
Tutte tematiche su cui si attendono sentenze che potrebbero portare a una maggiore chiarezza. A fare il punto, in una intervista a margine del suo intervento a FarmacistaPiù, Paolo Leopardi, avvocato dell’omonimo studio legale, che spiega: «Siamo in attesa di due sentenze, una dal Consiglio di Stato e una dal Tar delle Marche, su due problematiche a oggi aperte. La prima, prevista in tempi brevissimi dovrebbe chiarire se chi ha in essere un rapporto di lavoro, pubblico o privato che sia, possa far parte di una società proprietaria di farmacie – senza ricorrere, come oggi talvolta avviene, all’utilizzo di strumenti societari all’uopo costituiti. La vicenda, su cui si era espresso il Tar del Lazio (sentenza 5557 del 2 maggio 2019), nasce sulla fattispecie di una compagine sociale che aveva vinto una farmacia a concorso nella quale, tra i soci, compariva un professore universitario. Secondo il Tar del Lazio non può “essere condivisa la tesi di parte ricorrente, secondo la quale nei confronti dei soci che non partecipano alla gestione della farmacia non opererebbero le incompatibilità normativamente prescritte rispetto alla titolarità di rapporti di lavoro”. Le cause di incompatibilità di cui all’articolo 8 della Legge Concorrenza, avevano sostenuto i giudici laziali, “devono sempre trovare applicazione nei confronti dei soci e dei direttori responsabili della farmacia che siano farmacisti iscritti all’albo, mentre la causa di incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo (La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica), si applica a tutti i soci, farmacisti e non”. Una precisazione che sembra richiamare una lettura delle incompatibilità più stringente per il socio farmacista rispetto al socio non farmacista. Staremo a vedere se il Consiglio di Stato appoggerà l’interpretazione del Tar del Lazio».
Società di medici e farmacie
L’altra vicenda, «di cui è stato investito il Tar delle Marche, è nata per iniziativa della Federfarma regionale, con il supporto dell’Ordine dei farmacisti di Ascoli Piceno, e ha trovato anche l’appoggio di Federfarma nazionale e Fofi».
Si tratta di una «sentenza, attesa a breve, che dovrebbe chiarire se è possibile per i medici acquisire quote di società proprietarie di farmacie attraverso società intermedie, anche unipersonali, scavalcando, di fatto, il veto della norma.
Fonte: Farmacista33