Pianta organica, cosa cambia con legge Concorrenza. Il parere del Ministero

In materia di pianta organica, definizione, revisione biennale e trasferimento di farmacie soprannumerarie, il Ministero della Salute ha trasmesso nelle scorse settimane chiarimenti per l’applicazione della normativa vigente alla luce delle modifiche apportate dalla Legge annuale sulla concorrenza (L. 124/2017). A segnalare la nota ministeriale è una circolare della Fofi in cui viene ricordato come nell’attuale quadro normativo l’individuazione delle sedi farmaceutiche spetti di competenza al Comune mentre la Regione ha soltanto una funzione ricognitiva, finalizzata all’assegnazione delle sedi. Ad avviso del Dicastero, “la titolaritàÌ della competenza sull’istituzione e localizzazione delle sedi farmaceutiche sembra spetti al Consiglio Comunale e non alla Giunta, trattandosi di un provvedimento proprio dell’Ente comunale, per l’adozione del quale eÌ necessaria un’attivitàÌ di scelta che va oltre uno stretto criterio demografico. CiòÌ in quanto la previsione di poter istituire, ove la popolazione ecceda il parametro del 50 per cento, un’ulteriore sede farmaceutica, implica valutazioni che esulano dal mero rapporto farmacie-popolazione, trattandosi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunitàÌ locale che, incidendo sull’organizzazione del servizio farmaceutico territoriale, rientrano nell’ambito dell’attivitàÌ di programmazione di cui all’articolo 42, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 200 del 2000 (Tuel)”.

Per quanto riguarda la revisione biennale della pianta organica, secondo il Ministero, “il territorio andrebbe diviso in aree opportunamente delimitate nel perimetro possibilmente dal nome delle strade che comprendano un bacino di utenza di circa 3.300 abitanti dove collocare una farmacia. Qualora la distribuzione delle farmacie si riveli compiuta, ma vi sia spazio demografico (il 50% di 3.300 abitanti) per l’istituzione di nuovi esercizi, potranno essere prese in considerazione le aree scarsamente abitate”. Infine, il Ministero della Salute ricorda che l’art. 2 della Legge 475/1968 è stato modificato dalla Legge 124/2017 con l’introduzione del comma 2-bis che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti consente, salvo concorso straordinario, “ai titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione la possibilitàÌ di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie (giàÌ) esistenti nel territorio comunale”.

Il trasferimento si deve portare a termine prima dell’avvio di un concorso ordinario e va “effettuato sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate”. Quindi, conclude il Ministero, se con la revisione biennale ci sono presupposti e prima che venga bandito un concorso ordinario, il Comune “dovràÌ procedere, sulla base della predetta graduatoria regionale per titoli, in ordine cronologico di presentazione dell’istanza, a porre in essere gli atti necessari al trasferimento della sede farmaceutica”.

Fonte: Farmacista33

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