Tirocini pre lauream, ecco le novità dal codice deontologico

Tra le tante modifiche della nuova versione del codice deontologico, approvato il 7 maggio dalla Fofi, alcune riguardano i tirocinanti, che devono indossare il camice bianco (prima riservato ai farmacisti abilitati) «unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione». E, nella nuova riformulazione, il riferimento è a «studenti in tirocinio pre lauream» con un richiamo «al rispetto delle disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, ivi incluse quelle in materia di sicurezza». Ma quali impatti ci possono essere? Una prima modifica, rispetto al codice deontologico del 2007, è nel Capo II “Obblighi professionali del farmacista, all’articolo 7, relativo al “Distintivo professionale e camice bianco”. In particolare, se in precedenza il camice bianco era prerogativa dei farmacisti – «Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e il camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista» – questo riferimento non viene più ripreso nel nuovo Codice deontologico, mentre la nuova versione riporta un nuovo comma: «2. Il camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione eÌ, altresì, indossato dai tirocinanti».

La seconda modifica è invece al Titolo V, dedicato ai “Rapporti professionali con i colleghi e i tirocinanti”. In questo caso c’è una riformulazione: se nel codice del 2007 si leggeva nell’articolo dedicato al “Dovere di collaborazione” che «il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche» (art. 16, 2), la nuova versione sembra essere più specifica: «Il farmacista che accoglie gli studenti in tirocinio pre lauream concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze tecnico-professionali e deontologiche. La relativa presenza in farmacia deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, ivi incluse quelle in materia di sicurezza (art. 19, 2)».

Resta da capire se il fatto di aver dettagliato con più precisione il tirocinio curriculare può in qualche modo essere letta nella direzione di quanto indicato dall’Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 che, nell’aggiornare le linee guida, aveva escluso la possibilità di attivare tirocini extracurriculari, cioè post lauream, “in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche ovvero riservate alla professione”. «In generale, il codice deontologico non ha valore quanto la normativa. E in ogni caso non c’è un riferimento esplicito allo stage post laurea. L’uso improprio dello stage, assegnando ai farmacisti compiti non idonei, è un atto deontologicamente non corretto. Sarebbe stato utile un intervento in questa direzione nel nuovo codice» commenta Francesco Imperadrice, presidente del Sindacato (Sinasfa), «mentre ricordiamo che non tutte le Regioni hanno proceduto a recepire l’Accordo del 2017: allo stato attuale ne mancano ancora cinque. Come abbiamo già segnalato, continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di colleghi a cui viene proposto uno stage in maniera impropria, anche nelle regioni in cui c’è la delibera in questione. Non possiamo che ribadire la situazione di grave disagio per un uso improprio del tirocinio extracurriculare, non solo per il giovane che se lo vede applicare ma, in generale, per la situazione occupazionale perché si traduce in una mancata assunzione».

Fonte: Farmacista33

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