Pianta organica e farmacie succursali

La normativa vigente in merito all’istituzione di succursali e dispensari in zone non raggiunte dal servizio farmaceutico

L’art. 116, R.D. n. 1265 del 1934 (Testo unico leggi sanitarie – Tuls) prevede, tra l’altro, che, per «provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura», può essere autorizzata «l’apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell’anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione». L’attribuzione della succursale, ai sensi del successivo art. 117, avviene tramite concorso pubblico tra «i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel Comune, sede della stazione o luogo di cura», salvo che, come previsto dal comma 3, vi sia nel Comune una sola farmacia, nel qual caso è in facoltà della P.A. affidare la succursale, senza concorso, al titolare dell’unica farmacia o affidarla previo concorso bandito a livello provinciale.
Diversamente, come ha osservato il Tar Puglia decidendo una questione il cui antefatto risale al 1986, il dispensario farmaceutico è stato previsto dall’art. 1 L. n. 221 del 1968, che, nella sua versione originaria, prevedeva che nei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in mancanza o in assenza di apertura della farmacia prevista in pianta organica, venivano istituiti i dispensari farmaceutici (dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati), sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona, con preferenza per il titolare di quella più vicina.

Successivamente, la L. n. 362 del 1991 ha modificato la disciplina di cui alla L. n. 221 del 1968, introducendo la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e aggiungendo la figura dei dispensari farmaceutici stagionali, cioè di dispensari nelle «stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico (…) con popolazione non superiore a 12.500 abitanti (…)» (come da art. 1, ultimo comma, L. n. 221 del 1968, come mod. dalla L. n. 362 del 1991).

Quindi, prima della L. n. 362 del 1991, le esigenze dell’utenza legate ai flussi turistici potevano essere soddisfatte solo tramite le farmacie succursali, laddove i dispensari rispondevano a una diversa esigenza, legata soprattutto a profili di carattere «topografico/organizzativo» nelle zone a ridotta densità demografica e non servite da una farmacia in loco.

La disposizione contenuta nell’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente l’istituzione di farmacie succursali nelle «stazioni di cura», intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente, non è inserita tra quelle che regolano la formazione della pianta organica – che ha come base di riferimento la popolazione residente e non quella stagionale – e configura, pertanto, un provvedimento che viene preso discrezionalmente caso per caso. Le finalità alle quali sono destinate le farmacie succursali sono meramente integrative e complementari rispetto a quelle istituzionalmente proprie della pianta organica delle farmacie ordinarie, nel senso che all’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, siccome ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente.

Avvocato Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net
Per approfondire l’argomento, Tar Puglia 14 marzo 2019 su www.dirittosanitario.net

FONTE: Farmacista33

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